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Nel settore pubblico il periodo di paternità obbligatoria di 10 giorni lavorativi, 20 in caso di parto plurimo è stato introdotto dall' art. 27 bis del d.lgs. 15/2001, introdotto dall’art. 2 comma 1 lettera c) del d-lgs. 105/2022.
L’aspettativa di paternità non è divisibile in ore, ma può essere goduta in una o più soluzioni nel periodo compreso tra i due mesi prima del parto presunto e cinque mesi dopo la nascita, anche in caso di morte del bambino. L’aspettativa di paternità può essere richiesta contemporaneamente alla maternità obbligatoria e spetta anche in caso di adozione o affidamento.
È cumulabile con la paternità “alternativa” (assenza obbligatoria del padre goduta in alternativa alla maternità), ed è equparata alla maternità ai fini giuridici ed economici e dal punto di vista assistenziale e previdenziale (trattamento al 100%, versamento pieno dei contributi pensionistici ed assistenziali).
Sono necessari cinque giorni di preavviso; la richiesta scritta si presenta al(la) Dirigente della scuola di servizio.

Dall’ 11 settembre 2017 valgono le nuove disposizioni per l'astensione dal lavoro anticipata per gravi complicazioni durante la gravidanza.
Non è più necessaria la notifica all’ispettorato del lavoro. Valgono le seguenti nuove disposizioni:

  1. In caso di ginecologo dell’Azienda Sanitaria, lo stesso emetterà dopo la visita, sia il certificato medico di gravidanza a rischio, che la richiesta di astensione anticipata, che invierà direttamente alla Direzione Medica dell’Ospedale di Bolzano.
  2. Nel caso di un certificato rilasciato da un ginecologo libero professionista, alla lavoratrice sarà richiesto anche il certificato di un ginecologo pubblico. Per ottenerlo la lavoratrice deve contattare la Direzione Medica dell’Ospedale di Bolzano.
    Direzione Medica dell’Ospedale di Bolzano
    Via Lorenz Böhler, 5 - 39100 BOLZANO
    e-mail: dirmed.bz@sabes.it
    telefono 0471 908206 -908504
    dal lunedì al venerdì: dalle 09:00 alle 12:00/dalle 14:00 alle 16:00

    Vedi foglio informativo in documenti sotto.

In alternativa al congedo parentale e all’aspettativa per prole, un genitore può chiedere un permesso per motivi educativi
• 24 mesi, in un’unica soluzione, con facoltà di terminare il 31 agosto dell’anno scolastico successivo
• immediatamente dopo il congedo di maternità o paternità
• 30 giorni di preavviso
• Può essere interrotto in caso di maternità, di gravi motivi o, durante i primi otto mesi, in caso di malattia di almeno otto giorni
• 30% della retribuzione
• ai fini della progressione economica è utile nella misura intera per un figlio e nella misura di otto mesi per ogni ulteriore figlio. Non è utile ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.

Il congedo parentale può essere usufruito da entrambi i genitori entro il dodicesimo anno di vita di ciascun figlio. • 3 mesi per la madre dopo la fine del congedo di maternità; 3 mesi per il padre dopo la nascita; ulteriori 5 mesi per la madre o il padre; • complessivamente non più di 11 mesi; • complessivamente non più di 11 mesi per il padre o la madre, qualora vi sia un solo genitore; • retribuzione 100% per il primo mese e 80% per il secondo mese, i mesi seguenti tutti al 30%. • Possibile la fruizione dei congedi parentali in base oraria.  In questo caso la retribuzione è calcolata con la percentuale calcolata per il congedo parentale per la quota di riduzione oraria e nella misura intera per le ore restanti.  Il congedo parentale può essere fruito anche da entrambi i genitori contemporaneamente.

Il congedo comprende anche i giorni festivi e non lavorativi, a meno che i diversi periodi non siano intervallati da effettivo ritorno al lavoro oppure da assenza di altro titolo. Ad esempio: la sospensione natalizia delle lezioni non è computata nel congedo parentale solo se c’è una ripresa effettiva del servizio, ad esempio il 23 dicembre o il 7 gennaio. In caso di malattia del genitore, il congedo parentale è interrotto, su richiesta debitamente documentata.  Il congedo è un diritto non sottoposto all’autorizzazione del Dirigente, non va “richiesto”, ma comunicato per iscritto con un preavviso non inferiore a 7 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità (ad esempio la supplente neo assunta). In caso di fruizione del congedo in base oraria il preavviso scritto non deve essere inferiore a 2 giorni di calendario.

• senza assegni, entro il dodicesimo anno di vita del bambino
• durata massima due anni, non più di due soluzioni
• una delle soluzioni deve comprendere almeno un intero anno scolastico o comunque la rimanente parte dell’anno scolastico fino al 31 agosto
• preavviso 30 giorni
• interrotta in caso di sopravvenuto congedo di maternità o in caso di gravi imprevedibili motivi
• non è utile ai fini della progressione economica, ma la Provincia paga i contributi pensionistici
• si può optare per un part-time non inferiore al 50%, i contributi pensionistici sono pagati al 100%, la parte residua è a carico dell’amministrazione
• Il congedo parentale e l’aspettativa per prole non possono superare complessivamente 31 mesi

Dopo il 30 aprile, il/la docente che rientra in servizio dopo un’assenza ininterrotta di almeno 150 giorni (90 giorni per le classi terminali di ciclo) non subentra nelle “proprie” classi, ma rimane a disposizione della scuola. Per continuità didattica le classi rimangono affidate al supplente che ha svolto servizio sino a quel momento. Il titolare che rientra potrebbe comunque essere chiamato a svolgere il proprio servizio interamente in altre classi, per far fronte a eventuali altre assenze.

Di regola l'interdizione dal lavoro dura 5 mesi:
• 2 mesi prima del parto, 3 mesi dopo, se non ci sono rischi per la salute si può optare per 1 mese prima e 4 dopo. (vedi circolari ministeriali sulla flessibilità)
• retribuzione fissa e continuativa al 100%, al 90% al di fuori del rapporto di lavoro
Con la legge n.145 (legge di bilancio 2019) del 30 dicembre 2018 è stato aggiunto il comma 1.1 all’art. 16 del Decreto legislativo n.151/2001. Questa nuova disposizione è entrata in vigore il 1.01.2019 e prevede quanto segue:
„In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Premesso questo, l’utilizzo del periodo di maternità di cinque mesi dalla presunta data di nascita può essere concesso dal dirigente scolastico se l'insegnante presenta domanda e allega un certificato del medico specialista dell’Azienda sanitaria locale o di uno specialista convenzionato.
Il certificato medico deve dichiarare esplicitamente che il rinvio dell’astensione obbligatoria dal lavoro al giorno precedente al parto, in conformità con il c. 1.1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001, non mette in pericolo la salute della madre e del bambino, se quest'ultima è in servizio fino a un giorno prima la presunta data di nascita del bambino.

Le insegnanti che sono esposte a rischi specifici, alla richiesta del congedo di maternità dalla data prevista di nascita o fino a un mese prima della data presunta, devono allegare un ulteriore certificato del medico competente in medicina del lavoro . La valutazione dei possibili rischi sul posto di lavoro per l'insegnante è responsabilità del dirigente scolastico. Si fa notare che in linea di principio per il personale docente delle scuole pubbliche secondo il decreto legislativo n. 81/2008 le visite di medicina del lavoro non sono obbligatorie.

In caso di malattia certificata del figlio/a, fino al quattordicesimo anno di vita, spetta ai genitori un congedo straordinario retribuito per complessivi 60 giorni lavorativi. Cinque giorni possono essere fruiti in ore.
In caso di grave malattia del/la figlio/a e, i genitori possono fruire contemporaneamente del congedo, nel rispetto del contingente complessivo.
La malattia del/la bambino/a che dia luogo al ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta scritta del genitore, il decorso delle ferie ordinarie in godimento.

  • Chi ha diritto:  la madre o il  padre nel primo anno di vita del/la bambino/a
  • 1 ora al giorno retribuita al 100% se l'orario di lavoro non supera le 6 ore - con un orario di lavoro superiore a 6 ore sono 2 ore di riposo giornaliero 

Notizie

Siglato il Contratto collettivo provinciale: l’indennità provinciale aumenterà di 104 euro lordi mensili, i congedi parentali e per la malattia dei figli saranno fruibili fino al dodicesimo anno di vita del figlio. In data 16/11/2016 è stata posta la prima sigla al contratto collettivo provinciale… leggi di piu