Il congedo parentale può essere usufruito da entrambi i genitori entro il dodicesimo anno di vita di ciascun figlio. • 3 mesi per la madre dopo la fine del congedo di maternità; 3 mesi per il padre dopo la nascita; ulteriori 5 mesi per la madre o il padre; • complessivamente non più di 11 mesi; • complessivamente non più di 11 mesi per il padre o la madre, qualora vi sia un solo genitore; • retribuzione 100% per il primo mese e 80% per il secondo mese, i mesi seguenti tutti al 30%. • Possibile la fruizione dei congedi parentali in base oraria. In questo caso la retribuzione è calcolata con la percentuale calcolata per il congedo parentale per la quota di riduzione oraria e nella misura intera per le ore restanti. Il congedo parentale può essere fruito anche da entrambi i genitori contemporaneamente.
Il congedo comprende anche i giorni festivi e non lavorativi, a meno che i diversi periodi non siano intervallati da effettivo ritorno al lavoro oppure da assenza di altro titolo. Ad esempio: la sospensione natalizia delle lezioni non è computata nel congedo parentale solo se c’è una ripresa effettiva del servizio, ad esempio il 23 dicembre o il 7 gennaio. In caso di malattia del genitore, il congedo parentale è interrotto, su richiesta debitamente documentata. Il congedo è un diritto non sottoposto all’autorizzazione del Dirigente, non va “richiesto”, ma comunicato per iscritto con un preavviso non inferiore a 7 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità (ad esempio la supplente neo assunta). In caso di fruizione del congedo in base oraria il preavviso scritto non deve essere inferiore a 2 giorni di calendario.