L’istruzione è un diritto costituzionalmente garantito (servizio pubblico essenziale). Il settore scolastico ricade quindi nel campo di applicazione della legge che regola il diritto di sciopero.
I limiti e le modalità degli scioperi nelle scuole sono indicati con precisione nell’accordo attuativo della legge 146/1990, allegato al CCNL 1998/2001.
La proclamazione di qualsiasi azione di sciopero, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a 15 giorni (10 giorni, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti).
In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero. Il personale può non rispondere e riservarsi di decidere all’ultimo momento. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno comunque l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili
- non possono essere effettuati scioperi a tempo indeterminato;
- gli scioperi non possono superare il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
- ciascuna azione di sciopero non può superare i due giorni consecutivi; tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;
- gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative.
Né l’apertura della scuola, né la generica vigilanza sono prestazioni indispensabili. Un Dirigente Scolastico che formasse unilateralmente un contingente di collaboratori per assicurare queste prestazioni farebbe attività antisindacale.