Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dall’art. 14 del Testo unico dei contratti del 23 aprile 2003.
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata direttamente al/la dirigente scolastico/a entro i termini fissati annualmente dalle singole intendenze.
Nelle scuola tedesca, a partire dall'anno scolastico 2017/18, i contratti part-time sono commisurati alle scadenze delle triennalità introdotte dalla Deliberazione n. 1323/2016. Il ritorno a tempo pieno negli anni intermedi potrà essere consentito solo in casi particolari. In caso di maternità si potrà tornare al tempo pieno alla fine di ciascun anno scolastico.
L’ammissione ad un rapporto di lavoro a tempo parziale è garantita a non meno del 25% dell’organico della singola istituzione scolastica. Qualora il contingente disponibile non sia sufficiente, le domande sono accolte secondo un ordine di priorità previsto dal contratto collettivo.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale le ore di insegnamento devono essere comprese tra il 30% e il 90% dell’orario di insegnamento a tempo pieno.
La misura e l’articolazione orizzontale o verticale dell’orario di lavoro sono definite tenendo conto delle esigenze di servizio, rispettando, per quanto possibile, anche le esigenze personali del/la docente.
Il trattamento economico è ridotto proporzionalmente. I contratti sono denominati in ventiduesimi per i docenti di classe nella scuola primaria e in diciottesimi per il personale docente delle scuole secondarie e per il personale docente di seconda lingua e di religione delle scuole primarie. Per questi ultimi un’ora di insegnamento settimanale corrisponde a un diciottesimo della retribuzione del corrispondente personale a tempo pieno; oltre alla quota parte delle 18 ore previste dal contratto statale, i docenti sono tenuti a svolgere anche una quota parte delle 2 ore di maggiori prestazioni previste dal contratto collettivo provinciale.
Ad esempio, con un contratto di 15 ore (trattamento economico 15 diciottesimi) le maggiori prestazioni da svolgersi settimanalmente sono pari a 15 diciottesimi di 2 = 15 x 0,111 = 1,67. L’orario settimanale comprensivo delle maggiori prestazioni è di 15 x 1,111=16,67 unità orarie, in pratica 16 ore alla settimana più ulteriori 23,33 ore (23 ore e 20 minuti) annue di completamento .
L’orario funzionale fino a 220 ore annue è ridotto in proporzione all’orario di insegnamento, salvo le ore necessarie per lo svolgimento degli scrutini e degli esami e per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali scolastici.
Il congedo ordinario (periodo di ferie) è calcolato in proporzione dell’orario di lavoro a tempo parziale.
Esempio 1: un lavoratore part-time al 50% in servizio 6 mezze giornate, matura 36 mezze giornate di ferie. I giorni liberi dal servizio sono comunque 36, equivalenti a 6 settimane, come per il personale a tempo pieno.
Esempio 2: un lavoratore con tempo parziale verticale con servizio settimanale 4 giorni su 5, matura 24 giorni di ferie (2 al mese), invece dei 30 (2,5 al mese) previsti per chi è in servizio a tempo pieno. Anche in questo caso le settimane libere dal servizio sono comunque sei.
Il periodo di lavoro a tempo parziale vale per lo svolgimento del periodo di prova ed è computato per intero ai fini dell’ anzianità di servizio.