L’art. 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha reintrodotto fino al 31 dicembre 2021 il congedo parentale speciale per Coronavirus.
Tale diritto spetta ad uno solo dei genitori di figli fino ai 16 anni,
- che frequentino una scuola o un centro diurno di carattere assistenziale che abbiano sospeso l’attività in presenza, o
- che siano stati infettati dal Coronavirus, o
- che siano stati posti in quarantena dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale.
Il congedo è fruibile dal genitore di figlio con handicap grave a prescindere dall’età di quest’ultimo.
L’astensione dal lavoro potrà avvenire in forma giornaliera od oraria.
I periodi di astensione
- saranno retribuiti al 50% per i genitori di figli minori di 14 anni, e
- non saranno retribuiti né soggetti a contribuzione figurativa per i genitori di figli tra i 14 ed i 16 anni.
Il beneficio è riconosciuto entro i limiti di spesa previsti.
In presenza dei requisiti sopra esposti, i genitori che dall’inizio dell’anno scolastico 2020/21 sino all’entrata in vigore del decreto-legge, che in presenza delle condizioni sopra esposte abbiano goduto di periodi di congedo parentale, possono domandarne la conversione nel congedo speciale per Coronavirus, con l’eventuale diritto all’indennità di cui sopra.
In tal caso i giorni già goduti saranno scomputati da quelli del comune congedo parentale e non saranno più indennizzabili secondo le norme relative.
In allegato l’articolo 9 del decreto-legge 146/2021, circolare e formulari della Direzione Istruzione e Formazione tedesca.