Con il 13 gennaio 2018 sono state modificate le visite di controllo in caso di malattia:
- La visita di controllo per i dipendenti della pubblica amministrazione viene richiesta la visita fiscale in caso di malattia non solo dal datore di lavoro, ma anche direttamente dall' INPS.
- Le visite di controllo possono essere con cadenza sistematica e ripetitive.
Esclusioni dalla reperibilità:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%
- infortuni sul lavoro che rientrano nella competenza dell’INAIL, non vengono effettuate le visite di controllo.
Rispetto alla normativa previgente sono state inserite disposizioni più restrittive. Infatti:
- riguardo alle malattie connesse a causa di servizio, esse devono fare riferimento a specifiche menomazione o patologie
-riguardo alle malattie riconducibili alla situazione di invalidità è necessario tale invalidità sia pari o superiore al 67%.
Trovate tutte le informazioni sul sito della FLC nazionale.