1. Con la modifica dell'art. 33 comma 3 della legge 104/1992 è stata abolita la figura del "referente unico“ per l'assistenza a congiunti con handicap grave. Ora a richiesta i permessi retribuiti di tre giorni per la cura della stessa persona possono essere goduti in alternativa da più aventi diritto.
2. Il congedo straordinario ed i permessi retribuiti per assistere congiunti con handicap grave possono essere chiesti anche dai conviventi in unione civile e dai conviventi di fatto.
3. Il congedo straordinario per assisternza di congiunti con handicap grave deve essere concesso entro trenta giorni e non più entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il d.lgs. 105/2022, circolari della scuola tedesca e ladina e nuovi formulari per le richieste sono disponibili qui.