Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie verso le altre Province - 2024/25

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie verso le altre Province - 2024/25

Dopo l'intesa del 27 giugno 2024 che proroga il CCNI 2019/22 anche al 2024/25, con la nota 38631 del 4 luglio 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha finalmente comunicato i termini per la presentazione delle domande di mobilità annuale.

Quando e come presentare domanda

Il presente termine vale per i movimenti tra province diverse (compresi i movimenti in uscita da Bolzano, ed esclusi i movimenti verso Bolzano e Trento).
Personale docente, personale educativo e insegnanti di religione cattolica dall’11 al 24 luglio 2024 con le seguenti modalità:

  • docenti a tempo indeterminato (tutti i gradi): attraverso il servizio Istanze OnLine cui si accede con SPID/CIE;
  • docenti a tempo determinato ex art. 59 o ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74); personale educativo e insegnanti di religione cattolica: domanda cartacea su modello scaricabile dal sito del Ministero

 

Vincoli ed eccezioni

Non possono presentare domanda i docenti neo-assunti soggetti  a vincolo triennale.

Si tratta di un vincolo di legge (art. 13 co. 5, d.lgs. 13.4.2017 n. 59, sostituito dall’art. 44 co. 1, lett. g), del d.-l. 30.4.2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 29.6.2022 n. 79, nonché art. 399 co. 3, d.lgs. 16.4.1994 n. 297 come da ultimo sostituito dall’art. 5 co. 20 del d.-l. 22.4.2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 21.6.2023 n. 74), cui il nostro sindacato è stato sempre contrario.

Il predetto vincolo triennale non si applica:

- nei casi di sovrannumero o esubero
- nel caso di applicazione dell'art. 33, commi 5 o 6, della l. 5.2.1992 n. 104, limitatamente a fatti (disabilità grave) sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso o all’anno di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento

- e inoltre

a) ai genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, o ai genitori adottivi ed affidatari, entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia ma non oltre la maggiore età;
b) a coloro che si trovano nelle condizioni (handicap) di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) a chi fruisca dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001, in quanto:
   1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave.
In mancanza, o in presenza di patologia grave dei predetti, la deroga spetta nell'ordine:
   2) a padre o madre anche adottivi o affidatari, dei precedenti;
   3) a uno dei figli conviventi;
   4) a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
   5) a un parente o affine entro il terzo grado convivente
d) al coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2 co. 2 e 3, della l. 3.3.1971 n.118.

Formulari e istruzioni

(Per gli insegnanti che chiedono assegnazione o utilizzo verso il resto d'Italia): qui fac-simile delle domande telematiche, formulari statali per le domande cartacee e modelli di autodichiarazione.

Qui guida ministeriale alle domande di utilizzazione; qui guida ministeriale alle domande di assegnazione provvisoria, qui la guida della FLC nazionale alla mobilità annuale
Qui bollettino ufficiale delle istituzioni scolastiche, qui elenco delle diocesi cattoliche.