Con la sentenza N° 23934 del 29. 10. 2020 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la nostra interpretazione sugli obblighi del personale insegnante nel periodo di sospensione delle lezioni.
Nei periodi privi di lezione al di fuori del congedo ordinario – così la Suprema Corte – gli insegnanti sono "a disposizione" della propria scuola per attività pianificate dai rispettivi collegi.
Al di fuori di queste attività non esiste per gli insegnanti né un obbligo di firma né di mera presenza negli edifici scolastici, e neppure essi sono tenuti a presentare alla scuola di appartenenza un'"offerta lavorativa"; gli insegnanti possono invece usare questo tempo per l'autoaggiornamento.
Le parole della Cassazione smentiscono con chiarezza l'argomento usato di sovente dalla Provincia autonoma di Bolzano, secondo la quale senza una pianificazione esauriente di attività estive in presenza si sarebbe riscontrato un "danno erariale“.
Qui un nostro approfondimento sul tema.