Come ogni anno, riceviamo richieste di informazione (e anche qualche segnalazione di criticità) circa gli obblighi di servizio estivo del personale insegnante.
Al riguardo non possiamo non ripetere quanto comunicato l’anno scorso.
Nei periodi privi di lezione al di fuori del congedo ordinario – insegna la Suprema Corte di Cassazione (Sentenza 29.10. 2020 n. 23934) – gli insegnanti sono "a disposizione" della propria scuola per attività pianificate dai rispettivi collegi.
Al di fuori di queste attività non esiste per gli insegnanti né un obbligo di firma né un obbligo di mera presenza negli edifici scolastici, e neppure essi sono tenuti a presentare alla scuola di appartenenza un'"offerta lavorativa"; gli insegnanti possono invece usare questo tempo per l'autoaggiornamento.
Non ha alcuna importanza, in tal senso, che l’insegnante abbia o non abbia maturato il congedo ordinario, ad es. perché rientra dal congedo parentale. Le parole della Cassazione hanno smentito con chiarezza già due anni fa l'argomento usato di sovente dalla Provincia autonoma di Bolzano, secondo la quale senza una pianificazione esauriente di attività estive in presenza si sarebbe riscontrato un "danno erariale”.