Il decreto-legge n.° 24 del 24.03.2022 prevede:
- fino al 15.06.2022 continua l'obbligo vaccinale, ma per l'insegnamento in presenza.
- fino al 30.04. 2022: nelle scuole obbligo di Green-Pass base (vaccinazione, guarigione o tampone), e di maschera FFP2.
- Dal 25.03 2022 rientro dei non vaccinati in servizio - „l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.“
- Le supplenze in corso restano valide sino al 15 giugno.
- fino al 30.04. 2022: nelle scuole obbligo di Green-Pass base (vaccinazione, guarigione o tampone), e di maschera FFP2.
- Dal 25.03 2022 rientro dei non vaccinati in servizio - „l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.“
- Le supplenze in corso restano valide sino al 15 giugno.
Quali attività debbono svolgere gli insegnanti che non possono fare lezione nella scuola?
Non è ancora chiaro quali attività si debbano intendere - è questa la critica della FLC CGIL nazionale, che chiede una sospensione del decreto-legge sino al suo completo chiarimento.
Qui l'analisi della FLC CGIL nazionale.
Novità 29.3.2022: con Nota n.° 620 del 28.3.2022, ore 18:16, il Ministero dell'Istruzione ha reso noto che:
1) gli effetti della sospensione sul personale non vaccinato cessano a partire dal 1° aprile 2022;
1) gli effetti della sospensione sul personale non vaccinato cessano a partire dal 1° aprile 2022;
2) "Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione"
3) al personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale "si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento";
4) qualora il personale già sospeso adempia all'obbligo vaccinale, si risolvono di diritto i contratti a tempo determinato dei loro supplenti.
Qui il decreto-legge n.° 24 del 24.3.2022 e la nota ministeriale n.° 620 del 28.3.2022.
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Qui il testo del decreto-legge n.° 24
Qui il testo del decreto-legge n.° 24
Novità 29 marzo 2022: con nota ministeriale n.° 620, in data 28.3.2022, ore 18:16, chiarendo in parte i dubbi è stato reso noto che:
1) gli effetti della sospensione cessano a partire dal 1° aprile 2022 (il che precisa la vaghezza del decreto-legge sul punto);
2) circa le mansioni cui destinare il personale non vaccinato: "Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione".