Ci giunge notizia che presso alcune dirigenze scolastiche, soprattutto nel Burgraviato, sia ancora viva una leggenda metropolitana secondo la quale gli insegnanti avrebbero l’obbligo di chiedere congedo ordinario per le prossime vacanze di ottobre-novembre.
Ricordiamo ancora una volta che durante i periodi di sospensione delle lezioni gli insegnanti non sono obbligati alla mera presenza nell’Istituto di appartenenza, e che essi debbono essere presenti esclusivamente ad eventuali attività deliberate e calendarizzate dagli organi competenti.
È vero che nei periodi di sospensione delle lezioni gli insegnanti debbono essere a disposizione della scuola, ma questo, oltre che in attività relative ad altra stagione (aiuto sorveglianza alle prove scritte su richiesta delle commissioni d’esame di Stato) – non può consistere in attività estranee alle mansioni degli insegnanti, e che questo obbligo, per insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, può essere assolto anche dedicando parte del tempo delle vacanze ad attività di autoformazione.
Alcune interpretazioni giunte alle nostre orecchie parrebbero giustificare la singolare richiesta con l’ipotetico rischio che gli insegnanti allontanatisi dalle loro sede restino bloccati a distanza per la cancellazione di voli aerei o per altri imprevisti.
Per l’improbabile eventualità che un’alluvione, una nevicata, una chiusura di confini o una cancellazione di voli impediscano agli insegnanti di raggiungere il posto di lavoro dopo le vacanze di novembre, come anche in ogni altro momento dell’anno, ricordiamo che il nostro contratto annovera comunque i rimedi dei permessi straordinari recuperabili ad ore, dei cinque giorni di congedo straordinario per gravi motivi e dell’aspettativa non retribuita per motivi personali, senza alcun obbligo di ricorrere in anticipo all’istituto del congedo ordinario (ferie).