La Direzione Formazione e Istruzione italiana comunica che l’art.21 bis Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 prevede che un genitore possa usufruire della possibilità di prestazione di lavoro agile durante il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di 16 anni disposta dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL).
Il congedo straordinario può essere usufruito da genitori con figli in età inferiore di 14 anni in quarantena obbligatoria per contatti scolastici, sempre che non ci sia la possibilità di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile. Può inoltre essere richiesto se le attività didattiche in presenza del figlio minore di 14 anni vengono sospese. In luogo alla retribuzione è prevista un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. In caso di figli di età compresa fra i 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa.
Il beneficio di cui all’art. 21 bis può essere riconosciuto, salvo proroga, per i periodi compresi entro il 31 dicembre 2020. Per la comunicazione, la legge e il modulo di domanda vedi qui.