Obbligo di presenza ad udienze senza genitori prenotati?

Obbligo di presenza ad udienze senza genitori prenotati?

Ci consta che molte scuole richiedano ai genitori di prenotare i colloqui individuali (udienze) con gli insegnanti. Consideriamo che questa misura sia utile, perché abbatte le attese, garantisce alle famiglie tempi certi di ascolto e consente agli insegnanti di preparare i colloqui e di prenotare per tempo un computer della scuola per accedere al registro elettronico (sia detto per incidens: sconsigliamo agli insegnanti di memorizzare password di accesso al registro sui dispositivi di loro proprietà).

Ci segnalano, tuttavia, alcuni insegnanti che alcune scuole pretendono la presenza in istituto, nelle ore di udienza, anche quando nessun genitore si sia prenotato.

Ci sembra che questa prescrizione sia fuori luogo. Da un lato essa svilisce l’istituto della prenotazione, vanificandone i vantaggi; dall’altro essa contrasta con la natura “funzionale” delle ore di udienza.
Se non vi sono persone prenotate, riteniamo semplicemente che l’ora funzionale... non abbia alcuna funzione.
Ricordiamo, infatti, che il nostro contratto collettivo non prevede un numero fisso di ore funzionali. Il numero delle ore funzionali varia, di fatto, a seconda delle necessità e circostanze. Per le stesse è previsto esclusivamente un tetto massimo (220 ore annue), e non si può certo ragionevolmente imputare a un(')insegnante di non aver svolto un’udienza se nessuno abbia chiesto di conferire con lui/con lei.

Raccomandiamo quindi ai colleghi nelle cui scuole si preveda un presunto obbligo “defunzionalizzato” di presenza alle udienze non prenotate di verificarne la fonte. Qualora vi sia una fonte scritta, raccomandiamo di correggere eventuali decisioni collegiali professionalmente svilenti, e prive di un reale beneficio per l’utenza.